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Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche   Data : 03/03/2016
Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche
Nella circ. 2.3.2016 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad alcuni oneri detraibili.
In particolare, in materia di spese sanitarie è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR:
- la detrazione IRPEF del 19% si applica alle spese sostenute per l'educatore professionale, la mesoterapia e l'ozonoterapia;
- non sono detraibili le spese per il pedagogista e le grotte di sale.
Per quanto riguarda le spese di istruzione, inoltre, è precisato che:
- i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce per stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento di piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) e all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lett. i-octies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR riguardante la detrazione IRPEF del 19% prevista per le erogazioni liberali senza alcun limite massimo;
- le tasse (es. di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica), nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla suddetta lett. i-octies), rientrano nella previsione della precedente lett. e-bis) dello stesso art. 15 che prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di scuole d'infanzia nel limite annuo non superiore a 400,00 euro per studente.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.3.2016 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "Spese per educatore professionale, mesoterapia e ozonoterapia detraibili" – Negro – Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2016 - "La sostituzione della caldaia consente di fruire del bonus mobili" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego