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01/04/2016 Modificato il quadro LM e le istruzioni di UNICO 2016 PF S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni   Data : 07/03/2016
L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni
Il nuovo art. 1 co. 7 del DLgs. 471/97, come modificato dall'art. 15 del DLgs. 158/2015, prevede che, ove nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili abitativi sia dichiarato in misura inferiore a quella effettiva o non sia del tutto indicato, le sanzioni amministrative previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.
La nuova norma ripropone il contenuto del "vecchio" art. 3 co. 5 del DLgs. 23/2011, ma, a causa della sua formulazione, che rinvia espressamente alle ipotesi di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, comporta qualche dubbio in relazione ai "confini" della sua applicazione, atteso che non è chiaro se debba limitarsi alle locazioni con opzione per la cedolare secca.
D'altra parte, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97, anch'esso novellato dal DLgs. 158/2015, stabilisce che, fuori dei casi di frode, la sanzione ordinaria (dal 90% al 180%) è ridotta "di un terzo" (dal 60% al 120%) quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30 mila euro. Sebbene alcuni commentatori abbiano ritenuto che il termine "accertati" induca ad escludere la riduzione in caso di ravvedimento operoso (atteso che questo precede l'accertamento), l'Autore non concorda con tale tesi affermando che, invece, la riduzione possa applicarsi anche al ravvedimento, atteso che esso si determina partendo dalla sanzione "ordinaria" che, in questo caso, è ridotta come previsto dalla norma.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 7.3.2016, p. 22 - "Canoni d'affitto non dichiarati: penalità con confini incerti" - Gavelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego