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28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego

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Titolo: L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI   Data : 09/03/2016
L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI
Con la circ. INPS 3.3.2016 n. 47, l'INPS ha fornito alcune indicazioni operative nel tentativo di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l'accesso all'Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16 del DLgs. 22/2015 e quello del percorso di politica attiva dei percettori di NASpI.
Innanzitutto, mancando una disciplina ad hoc circa la conservazione dello stato di disoccupazione, l'Istituto previdenziale consente l'accesso all'ASDI anche a chi svolge un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. In seconda battuta, sebbene le disposizioni di legge dispongano diversamente, secondo l'INPS il "progetto personalizzato" per l'ASDI (cfr. DM 29.12.2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito previsti dal DLgs. 150/2015.
In pratica, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASpI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l'impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso. In seguito, l'erogazione dell'ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata per via telematica dal relativo Cpi. L'INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l'impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell'attestazione.
In caso di risposta negativa, l'INPS non procederà all'erogazione dell'ASDI.
Fonte: Circolare INPS 3.3.2016 n. 47 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 9.3.2016, p. 38 - "L'Inps semplifica l'iter per l'Asdi" - Bocchieri
Sezione:   Autore : S.M.Perego