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01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
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26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
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25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ulteriori risposte sul Reverse charge   Data : 11/03/2016
Ulteriori risposte sul Reverse charge
Con la risposta fornita in occasione di un question time in Commissione Finanze alla Camera del 10.3.2016, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che i lavori di opere murarie relativi ad edifici, effettuati per il committente soggetto passivo IVA nell'ambito dell'ampliamento di un edificio, devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge a norma dell'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 in quanto rientrano nel codice attività ATECO 2007 43.39.01 "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.". Tale codice attività, difatti, è riportato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14, fra i codici riconducibili alla fattispecie del completamento degli edifici.
Pertanto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'attività di ampliamento degli edifici deve essere tenuta distinta da quella di costruzione completa di edifici (eseguiti per conto proprio o per conto terzi), riconducibile al codice ATECO 2007 41.2.,"Costruzione di edifici e non residenziali".
A parere dell'Autore, la risposta non appare allineata a quanto già espresso dall'Agenzia nella circ. 27.3.2015 n. 14, in quanto le opere di ampliamento di edifici risultano assimilabili a fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del reverse charge (costruzione di edifici, interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia).
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposta a interrogazione parlamentare del 10.3.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego