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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: La Voluntary disclouser ai saldi   Data : 11/03/2016
La Voluntary disclouser ai saldi
Durante l'esame delle istanze e delle relazioni illustrative presentate dai contribuenti che hanno aderito alla voluntay disclosure (art. 5-quater del DL 167/90), gli Uffici consultano le varie banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare la completezza e la veridicità delle istanze.
Tuttavia, gli Uffici non procedono alla notifica di inviti al contraddittorio difformi dalla richiesta di ammissione presentata senza prima confrontarsi con il professionista del contribuente per ottenere chiarimenti.
Resta fermo, poi, che, per le persone fisiche che non esercitano un'attività di impresa, non è applicabile la presunzione relativa ai prelevamenti di cui all'art. 32 co. 1 del DPR 600/73.
Si osserva che la mancata acquiescenza ai tributi accertati o alle sanzioni irrogate dall'Ufficio in una annualità, seguita dall'emissione di un avviso di accertamento o di un nuovo atto di contestazione, determina la decadenza degli effetti della procedura limitatamente al periodo di imposta per il quale è carente il pagamento, ma non inficia il buon esito della procedura in merito alle singole annualità regolarmente definite.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego