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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP   Data : 14/03/2016
Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP
Il raddoppio dei termini di decadenza per violazioni penali tributarie non trova applicazione in riferimento all'IRAP (Cass. 11.3.2016 n. 4775).
Nonostante la Cassazione non si sia soffermata sul menzionato principio, la ratio decidendi dovrebbe rinvenirsi nel fatto che le violazioni penali tributarie disciplinate dal DLgs. 74/2000, che sono il presupposto per il raddoppio dei termini, non possono mai integrarsi per l'IRAP, ma solo per imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IVA.
Si evidenzia che, nella prassi, quando un accertamento contiene rilievi concernenti sia imposte sui redditi che IRAP, il raddoppio dei termini viene applicato in maniera incondizionata.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego