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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato   Data : 14/03/2016
Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato
Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l'imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all'1.1.2016, invece, possono beneficiare dell'agevolazione se sono stati registrati entro l'1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego