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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
23/05/2019 Innalzato il valore per le fatture elettroniche semplificate S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
23/05/2019 Pubblicati dall’AdE ulteriori chiarimenti sulla definizione degli errori formali S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

Records 61 to 70 of 2397
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Titolo: Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato   Data : 14/03/2016
Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato
Il co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
Per fruire del beneficio è necessario che:
- il contratto sia registrato;
- il proprietario dell'immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che nel caso di comodato in forma scritta, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula e l'imposta di registro è pari a 200,00 euro.
I comodati verbali stipulati in data antecedente all'1.1.2016, invece, possono beneficiare dell'agevolazione se sono stati registrati entro l'1.3.2016 (ris. Min. Economia e finanze 17.2.2016 n. 1/DF).
In ogni caso, anche per la registrazione dei contratti di comodato, in qualunque forma redatti, trova applicazione la disciplina del ravvedimento operoso.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego