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25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
26/11/2015 Deve essere il giudice tributario a rilevare il “Favor rei” S.M.Perego
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27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego

Records 571 to 580 of 2397
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Titolo: Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca   Data : 14/03/2016
Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l'opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all'aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l'imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all'imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l'imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Secondo l'Autore, sebbene le "nuove" regole sul ravvedimento lo consentano "sine die", in tal caso l'opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l'istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all'art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero "ripensamento", quindi, ove l'imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego