Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego

Records 981 to 990 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca   Data : 14/03/2016
Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, l'opzione per la cedolare secca può essere espressa anche in sede di registrazione tardiva del contratto di locazione, operata avvalendosi del ravvedimento operoso.
In particolare, in questo caso il locatore deve comunicare al conduttore con raccomandata la volontà di rinunciare all'aggiornamento dei canoni e, quindi, presentare il modello RLI con opzione per l'imposta sostitutiva, corrispondendo le sanzioni per la tardiva registrazione, commisurate all'imposta di registro che sarebbe stata dovuta ove il contratto non fosse stato assoggettato a cedolare (l'imposta di registro non viene versata, in quanto sostituita dalla cedolare).
Secondo l'Autore, sebbene le "nuove" regole sul ravvedimento lo consentano "sine die", in tal caso l'opzione tardiva per la cedolare secca non può avvenire oltre il termine per la presentazione del modello Unico relativo all'anno di riferimento.
Invece, in caso di opzione tardiva operata in annualità successive alla prima, l'istituto cui fare riferimento è la remissione in bonis di cui all'art. 2 del DL 16/2012. Questa, tuttavia, è da escludere in presenza di mero "ripensamento", quindi, ove l'imposta di registro sia stata pagata integralmente al momento della registrazione.
Inoltre, anche in questo caso è necessaria la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego