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26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 Obbligo di dichiarazione TASI per gli immobili locati dagli ENC S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego

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Titolo: L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata   Data : 15/03/2016
L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata
L'agevolazione introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L'agevolazione in commento spetta:
- per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
- la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
- gli immobili acquistati possono avere le "caratteristiche di lusso";
- è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell'unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. "vincolo pertinenziale";
- possono beneficiare dell'agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l'acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
- il soggetto cedente l'immobile, contrariamente da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
- la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA anche per gli immobili ristrutturati" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego