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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

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Titolo: Oneri detraibili – spese scolastiche   Data : 15/03/2016
Oneri detraibili – spese scolastiche
Con la riforma alle definizioni precedentemente attribuite da usi e consuetudini quali: asilo nido, asilo, elementari, medie, medie superiori e università, si è passati tramite la riforma “Moratti” e successivamente con la riforma “Gelmini”, le quali ovviamente dovevano lasciare un segno del loro passaggio, a nuovi termini e definizioni attribuendo le seguenti definizioni e cicli:
- istruzione primaria, che comprende la scuola d’infanzia (ex asilo) di durata triennale e la scuola primaria (elementari) di durata quinquennale;
- istruzione secondaria che si divide in:
- scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale;
- scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale;
- istruzione superiore che comprende l’università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la formazione professionale.
Le istruzioni ministeriali sia del mod. 730/2016 e sia del mod. Unico PF/2016 ammettono in detrazioni le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Pertanto da una lettura delle istruzioni ministeriali si potrebbe dedurre che le spese sostenute per la frequenza della c.d. “scuola secondaria di primo grado (ex medie superiori) non siano detraibili.
Altresì nulla viene precisato in merito alla tipologia di spese ammesse in detrazioni ma viene esclusivamente posto un limite di detraibilità pari ad euro 400,00 che corrisponde ad una detrazione d’imposta di euro 76,00.
Si ritiene pertanto che nel computo delle spese ammesse in detrazione vi possano rientrare l’acquisto di libri di testo, cancelleria, la mensa scolastica, eccetera.
Va però sottolineato che ministerialmente si tende a dividere il sistema scolastico in soli due cicli: il primo ciclo che comprende l'istruzione d'infanzia e primaria e quella secondaria di primo grado, e il secondo ciclo che comprende l'istruzione secondaria di secondo grado.
Sul punto sarebbe necessario o quanto meno opportuno un chiarimento ministeriale
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego