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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
08/12/2018 Approvati 106 nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego