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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego
13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 21/03/2016
Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
In merito alla determinazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
- la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione;
- il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2016 - "Bonus R&S, limite di 30.000 euro per singolo periodo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego