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24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

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Titolo: Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili   Data : 21/03/2016
Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili
Con la riforma alle definizioni precedentemente attribuite da usi e consuetudini quali: asilo nido, asilo, elementari, medie, medie superiori e università, si è passati tramite la riforma “Moratti” e successivamente con la riforma “Gelmini”, le quali ovviamente dovevano lasciare un segno del loro passaggio, a nuovi termini e definizioni attribuendo le seguenti definizioni e cicli:
- istruzione primaria, che comprende la scuola d’infanzia (ex asilo) di durata triennale e la scuola primaria (elementari) di durata quinquennale;
- istruzione secondaria che si divide in:
- scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale;
- scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale;
- istruzione superiore che comprende l’università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la formazione professionale.
Le istruzioni ministeriali sia del mod. 730/2016 e sia del mod. Unico PF/2016 ammettono in detrazioni le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Pertanto da una lettura delle istruzioni ministeriali si potrebbe dedurre che le spese sostenute per la frequenza della c.d. “scuola secondaria di primo grado (ex medie superiori) non siano detraibili.
Altresì nulla viene precisato in merito alla tipologia di spese ammesse in detrazioni ma viene esclusivamente posto un limite di detraibilità pari ad euro 400,00 che corrisponde ad una detrazione d’imposta di euro 76,00.
Si ritiene pertanto che nel computo delle spese ammesse in detrazione vi possano rientrare l’acquisto di libri di testo, cancelleria, la mensa scolastica, eccetera.
Va però sottolineato che ministerialmente si tende a dividere il sistema scolastico in soli due cicli: il primo ciclo che comprende l'istruzione d'infanzia e primaria e quella secondaria di primo grado, e il secondo ciclo che comprende l'istruzione secondaria di secondo grado.
Sul punto sarebbe necessario o quanto meno opportuno un chiarimento ministeriale
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego