Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Approvato il nuovo modello IVA TR   Data : 23/03/2016
Approvato il nuovo modello IVA TR
Con il provvedimento n. 42623 del 21.3.2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il nuovo modello è stato adeguato alle nuove aliquote di imposta e, nello specifico:
- all'aliquota del 5%, applicabile per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti del settore lattiero-caseario, come fissate dal DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Un'altra novità è presente nel frontespizio, in corrispondenza della sezione "Casi particolari di compilazione", dove il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato in "Modifica istanza precedente": tale casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto passivo IVA intenda modificare una domanda già presentata, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11.11.2014 n. 99 e con circolare 27.10.2015 n. 35.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.3.2016 n. 42623 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2016 - "Modello IVA TR aggiornato con le ultime novità" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego