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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Normati i poteri di accesso alla GDF ai fini antiriciclaggio S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
29/10/2015 Anche l’acquisto di un auto supporta la maggiorazione dell’ammortamento S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
28/10/2015 I terreni agrari scontano la rivalutazione dal 1.1.2016 S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
28/10/2015 Anche le cooperative agricole escluse dall’IRAP nel 2016 S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori   Data : 23/03/2016
L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute nell'anno 2016;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l'elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell'importo.
La detrazione sarà ripartita dall'impresa in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo l'autore, tuttavia, le nuove disposizioni rischiano di avere scarsa applicazione pratica se l'intervento deve limitarsi al 2016 e se non si estenderà la misura a tutte le opere di recupero edilizio.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 22.3.2016, p. 45 - "Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio" - Vecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego