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28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
01/02/2016 Riduzione dell'IMU e della TASI al 75% se il contratto è a canone concordato S.M.Perego
01/02/2016 Acquisto prima casa senza aver alienato l'abitazione già acquistata col beneficio – Novità Telefisco 2016 S.M.Perego

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Titolo: L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori   Data : 23/03/2016
L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute nell'anno 2016;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l'elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell'importo.
La detrazione sarà ripartita dall'impresa in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo l'autore, tuttavia, le nuove disposizioni rischiano di avere scarsa applicazione pratica se l'intervento deve limitarsi al 2016 e se non si estenderà la misura a tutte le opere di recupero edilizio.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 22.3.2016, p. 45 - "Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio" - Vecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego