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18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica con delega agli intermediari – Conservazione nel limbo S.M.Perego
21/12/2018 In arrivo un maxi aumento per le aliquote IVA dal 2020 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
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Titolo: INAIL - Trasmissione del certificato medico   Data : 23/03/2016
INAIL - Trasmissione del certificato medico
In data 22.3.2016 è diventata operativa la nuova procedura telematica di trasmissione del certificato medico in caso di infortunio e malattia professionale del lavoratore, le cui modalità sono state ridefinite dall'art. 21 del DLgs. 151/2015. In sintesi, modificando l'art. 53 del DPR 1124/65, il citato provvedimento di legge ha stabilito che l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è ora a carico del medico o della struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza. In questo modo il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, ma resta obbligato a trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL - nella quale deve indicare il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico - nei termini di 2 giorni in caso di infortunio (24 ore se mortale) e 5 in caso di malattia professionale, dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Operativamente, con la circ. 10/2016, l'INAIL ha reso noto che il datore di lavoro munito di credenziali potrà cercare il certificato medico accedendo al portale www.inail.it e utilizzando la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online Denunce di Infortunio/MP/SA. A quel punto, occorrerà digitare il codice fiscale del lavoratore, nonché il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Si precisa, altresì, che questi ultimi due dati devono essere forniti dal lavoratore, insieme al numero di giorni di prognosi relativi all'evento, e che i termini per la presentazione delle denunce decorrono proprio dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.
Fonte: Circolare INAIL 21.3.2016 n. 10 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2016 - "Nuova procedura d’invio all’INAIL del certificato medico per infortunio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego