Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
08/09/2016 Soggetto a plusvalenza la parte dell’immobile non adibito a prima casa S.M.Perego

Records 1171 to 1180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto   Data : 23/03/2016
Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto
Uno dei problemi caratterizzanti la sostituzione d'imposta riguarda la responsabilità del sostituito per la ritenuta applicata ma poi non versata dal sostituto.
Recente giurisprudenza ha affermato che, se le somme sono state percepite al netto della ritenuta (quindi essa è stata applicata), responsabile verso l'Erario è il solo sostituto (C.T. Reg. Milano 11.1.2016 n. 23/49/16; C.T. Prov. Torino 12.2.2014 n. 366/14/14, caso, quest'ultimo, in cui il sostituto era nel frattempo fallito).
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069, non pare avere fornito opinioni in merito, in quanto ha precisato che se il sostituito riesce a dimostrare che le somme sono state erogate al netto della ritenuta (mediante documentazione bancaria) questa può essere scomputata, in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68. Trattasi, a ben vedere, di un diverso problema, sempre riguardante la responsabilità per le ritenute ma non coincidente con quello che sembra emergere dall'interrogazione parlamentare.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2016 - "Sostituito indenne da responsabilità se il sostituto applica la ritenuta" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego