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10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
30/05/2019 Corrispettivi elettronici - Tutto pronto - Si parte il 1° luglio senza proroghe S.M.Perego

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Titolo: Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio   Data : 24/03/2016
Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio
Chi ha effettuato l’intervento potrà utilizzare la somma “acquisita” in dieci rate annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal 10 aprile 2017
I contribuenti che ricadono nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto, che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le difficoltà per l’amministratore di condominio sono celate nel dover verificare di volta in volta la non tax area di ogni singolo condomino e l’obbligo di procedere con trasmissione telematica entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà, inoltre, essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito i quali potranno utilizzarlo, esclusivamente, in compensazione con il modello F24 in dieci anni.
Sezione:   Autore : S.M.Perego