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Data Titolo Sezione Autore
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attivitą di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilitą presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
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Titolo: Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali   Data : 24/03/2016
Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali
Il Dipartimento delle finanze, con la ris. 22.3.2016 n. 2/DF, ha delineato l'ambito applicativo della disposizione contenuta nel co. 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
In particolare, è stato precisato che la sospensione si applica:
- alle delibere che prevedono l'istituzione di nuovi tributi locali, quali ad esempio l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23;
- a tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene, ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione;
- al contributo di sbarco (ex imposta di sbarco) ed al nuovo contributo in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all'art. 4 co. 3-bis del DLgs. 23/2011;
- al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Fonte: Dipartimento delle finanze - ris. 22.3.2016 n. 2/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2016 - "Per i tributi locali divieto di aumento “allargato” nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego