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10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
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30/05/2019 Scade il 17.6.2019 l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
30/05/2019 Parte la fattura elettronica semplificata per importi sino a 400 euro S.M.Perego
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Titolo: Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata   Data : 31/03/2016
Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata
L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'ultima edizione di Telefisco, in risposta a un quesito concernente l'inserimento di spese sanitarie, universitarie e per previdenza complementare nei modelli precompilati, ha chiarito che se il contribuente riscontra, nella dichiarazione proposta, "dati non corretti o incompleti, prima di procedere all'invio è tenuto a modificare la dichiarazione, direttamente online oppure rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta ovvero a un Caf o professionista abilitato".
Nello specifico, nei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati, è opportuno riscontrare la presenza di tutti i fabbricati posseduti, la corretta indicazione della rendita catastale e del "Codice utilizzo".
In merito agli oneri detraibili o deducibili, va considerato che tra le spese sanitarie mancheranno i farmaci da banco e gli esborsi per le cure presso i fisioterapisti (esonerati dalla trasmissione). Inoltre, con riguardo ai bonus sui lavori di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico, in relazione alle spese sostenute nel 2015, l'Agenzia ha precisato di non poter inserire i dati nella precompilata a causa della necessità di verificare preventivamente le condizioni soggettive e oggettive di accesso al beneficio.
Da ultimo, nel caso di più redditi e più certificazioni uniche, la liquidazione dell'imposta dovuta o del credito spettante dipende dalla presenza di tutti i redditi e degli elementi "caratterizzanti" (es. giorni di lavoro, decisivi per il calcolo della specifica detrazione spettante).
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un apposito applicativo per guidare il contribuente nella scelta tra modello 730 e modello UNICO PF, tenuto conto della tipologia di redditi e delle relative spese deducibili/detraibili.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego