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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/05/2019 On line la guida e la procedura per la cessione della detrazione eco e sismabonus S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare   Data : 01/04/2016
Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare
Una bozza di decreto interministeriale del MISE di concerto col MEF reca le disposizioni attuative concernenti l'addebito del canone RAI sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, previsto dalla legge di stabilità 2016; nello specifico, sono disciplinate la procedura di scambio di informazioni tra gli enti coinvolti, le modalità di addebito del canone, il riversamento delle somme incassate da parte delle imprese elettriche, il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché la richiesta di rimborso del canone addebitato e non dovuto.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza successiva alla scadenza delle rate. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, da parte dell'impresa elettrica che risulta con certezza titolare del contratto alla data dell'1.7.2016.
Se il contratto è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle Entrate procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Inoltre, nell'ipotesi di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota di canone sono comunque applicati dall'Agenzia delle Entrate la quale effettua anche le eventuali azioni di recupero.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2016 - "Niente distacco dell’elettricità in caso di mancato pagamento del canone RAI" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego