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02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Le polizze vita sono soggetta a tassazione   Data : 04/04/2016
Le polizze vita sono soggetta a tassazione
Con la circolare 1.4.2016 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha commentato il regime fiscale dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, così come modificato dall'art. 1 co. 658 e 659 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); con questo intervento si è circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l'eccedenza imponibile.
La circolare individua la parte imponibile dei capitali nella differenza tra il "valore di riscatto" che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato al momento individuato in base alle condizioni contrattuali e l'ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
L'Agenzia delle Entrate precisa, poi, che la tassazione della parte imponibile avviene con le aliquote corrispondenti ai diversi periodi di maturazione dei rendimenti, e quindi con le aliquote:
- del 12,50%, per la parte di rendimento maturata sino al 31.12.2011,
- del 20%, per la parte di rendimento maturata dall'1.1.2012 al 30.6.2014;
- del 26%, per la parte di rendimento maturata dall'1.7.2014.
I rendimenti maturati dall'1.1.2012 sono ridotti di una quota riferibile ai titoli di Stato e ai titoli equiparati.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2016 - "Redditi delle polizze per il caso morte determinati con il valore di riscatto" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego