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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego
09/12/2015 Al via i bilanci semplificati per le PMI S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/12/2015 Accordo tra UE e San Marino S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”   Data : 06/04/2016
Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello”
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2016 n. 9, le società non operative (per ricavi insufficienti o per perdite sistematiche), qualora ritengano sussistenti le condizioni oggettive che non consentono il raggiungimento dei ricavi minimi o del reddito minimo, possono disapplicare la relativa disciplina, anche senza presentare interpello, evitando le penalizzazioni previste.
In merito alle penalizzazioni IVA, la circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società deve attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione IVA.
In mancanza di precisazioni con riferimento alla compensazione del credito IVA, l'Autore ritiene che, qualora il contribuente, ritenendo sussistere le condizioni, disapplichi la disciplina, lo stesso possa utilizzare il credito in compensazione, fermo restando il rischio di successive contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riferimento alle ipotesi di interposizione fittizia, la circ. 9/2016 specifica che tale fattispecie non rientra tra quelle per cui può essere presentato il cosiddetto interpello "antiabuso".
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.4.2016 n. 9 - DLgs. 24.9.2015 n. 156
Sezione:   Autore : S.M.Perego