L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale
Uno dei requisiti richiesti per il rilascio del DURC è la presentazione regolare delle denunce UniEmens. Sul punto, il Ministero del Lavoro (cfr. circ. 19/2015) ha chiarito che la denuncia dell'azienda non deve presentare "incongruenze" o essere priva di elementi essenziali per individuare i contributi dovuti dall'azienda. Per questo motivo, l'INPS (circ. 126/2015) ha precisato che verrà rilasciato DURC non regolare in presenza di:
- UniEmens "provvisorio", che ricorre quando le somme degli importi a debito e/o a credito ricostruiti sono inferiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi presenti nei "dati di quadratura" della denuncia aziendale e tali differenze sono superiori alla tolleranza (5 euro);
- UniEmens "anomalo", che ricorre quando le somme degli importi a debito e/o a credito risultano superiori ai rispettivi valori indicati negli elementi dichiarativi "TotaleADebito" e "TotaleACredito" e tali differenze sono superiori alla tolleranza;
- UniEmens "non generabile", che ricorre quando sono presenti le denunce individuali ma è assente la denuncia aziendale oppure, al contrario, quando è presente solo la denuncia aziendale.
Pertanto, come suggerito dall'Autore, occorrerà sempre verificare se nella consolle messa a disposizione dall'INPS (nell'area dedicata ai "servizi per aziende e consulenti") siano presenti denunce UniEmens con queste caratteristiche e provvedere al più presto alla loro sistemazione. Diversamente non sarà possibile ottenere la regolarità contributiva.
Fonte: Circolare INPS 26.6.2015 n. 126 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2016 - "DURC non regolare in caso di denunce anomale e provvisorie" - Martina |