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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego

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Titolo: Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF   Data : 11/04/2016
Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF
La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 ha, tra l'altro, fornito indicazioni in merito alla compilazione di UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015.
Circa l'esclusione dall'assoggettamento alle ritenute alla fonte dei ricavi o compensi percepiti durante il regime, la circolare consente il ricorso al rigo RS40 di UNICO 2016 PF per l'indicazione delle eventuali ritenute erroneamente subite ai fini dello scomputo delle stesse in dichiarazione, quale alternativa all'istanza di rimborso.
Relativamente all'obbligo di indicazione nel quadro RS di UNICO di alcuni dati relativi all'attività (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi) quale conseguenza dell'esclusione dagli studi di settore, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2016 - "Anche per i forfetari ritenute subite per errore scomputabili nel rigo RS40" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego