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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”   Data : 11/04/2016
Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio”
La circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12 formalizza le risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria alla stampa specializzata.
Per quanto riguarda la decorrenza del regime di vantaggio, l'Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno applicato tale regime per la nuova attività avviata nel 2015, possono continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, ossia per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente.
Con specifico riferimento al regime forfetario, è stato chiarito che i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario possono, dall'1.1.2016, revocare detta opzione e accedere al forfetario.
La norma sui "super-ammortamenti" si applica solo alle imposte sui redditi e non ai fini dell'IRAP. Ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15.10.2015-31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. Inoltre, la possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa per i contribuenti forfetari, che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
In relazione alle Certificazioni Uniche, la circ. 12/2016 conferma che potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 le CU che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; le ipotesi di esclusione dalle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 si applicano però solo con riferimento alle certificazioni trasmesse nel 2015.
Sono poi forniti chiarimenti sulle agevolazioni legate agli immobili (agevolazione prima casa e cedolare secca); infine, possono beneficiare del "bonus mobili" i contribuenti che hanno sostenuto le spese d'acquisto entro il 2016 anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26.6.2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10.000,00 euro.
Ulteriori chiarimenti riguardano poi il contenzioso e la riscossione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 12 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2016 - "In circolare le risposte dell’Agenzia alla stampa specializzata" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego