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Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: Agli agricoltori sconto INAIL del 20%   Data : 12/04/2016
Agli agricoltori sconto INAIL del 20%
Con determina n. 109/2016 del 31.3.2016, l’INAIL ha fissato al 20% la riduzione applicabile per il 2015 ai premi assicurativi dovuti per i dipendenti di imprese agricole in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e senza infortuni denunciati. Possono richiedere lo sconto soltanto le imprese per le quali ricorrono le condizioni previste dall’art. 1 co. 60 della L. 247/2007.
Più precisamente, la riduzione contributiva spetta all’impresa agricola che:
- risulti in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- risulti attiva da almeno un biennio;
- dichiari di aver rispettato le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbia registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità per la quale si richiede la riduzione;
- non sia stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Fonte: Notiziario Eutekne - Determina INAIL 31.3.2016 n. 109
Sezione:   Autore : S.M.Perego