Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata   Data : 13/04/2016
L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata
A norma del riformulato art. 17 del DPR 131/86, in caso di risoluzione del contratto di locazione, è necessario, entro 30 giorni:
- corrispondere l'imposta di registro (normalmente dovuta nella misura fissa di 67,00 euro);
- comunicare la risoluzione all'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato il contratto di locazione, mediante il modello RLI.
In caso di mancato pagamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30% o al 15% (se il pagamento avviene con ritardo non superiore a 90 giorni) di 67,00 euro.
La mancata comunicazione non è sanzionata, di per sé, salvo il caso in cui il contratto sia soggetto a cedolare secca, ipotesi in cui è dovuta una sanzione pari a 67,00 (ridotta a 35,00 euro ove la comunicazione avvenga con un ritardo non superiore a 30 giorni).
Ciò comporta, però, che la sanzione formale (mancata comunicazione nel caso in cui non sia dovuta l'imposta di registro, in quanto sostituita dalla cedolare secca) sia punita più gravemente del mancato versamento del registro in caso di risoluzione del contratto che non presenti l'opzione per la cedolare (nel qual caso si applica una sanzione pari a 20,10 o 10,05 euro).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2016 - "Costa di più non comunicare la risoluzione della locazione se c’è la cedolare" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego