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07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo   Data : 18/04/2016
Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo
Il foglio illustrativo denominato "Elementi a base della dichiarazione precompilata", collocato in fondo al modello 730 precompilato, riassume le fonti e i dati usati per la dichiarazione, con l'indicazione circa il relativo l'inserimento o meno nella dichiarazione.
Occorre quindi verificare il prospetto individuando eventuali dati mancanti oppure presenti nel prospetto ma non inseriti in dichiarazione. Le spese per le ristrutturazioni edilizie o il risparmio energetico eseguiti nel 2015, ad esempio, sono inserite solo nel prospetto e non nella precompilata; occorre altresì verificare l'importo del canone nell'ipotesi di abitazioni affittate nonché l'importo della detrazione relativa agli interessi di mutuo qualora comunicato o, diversamente, integrarne l'importo.
In presenza di errori nella precompilata o in assenza di oneri deducibili o detraibili significativi, occorre intervenire sui dati proposti, con modifiche e integrazioni. In caso contrario (dati corretti e pressoché completi), il contribuente può confermare, accettandola, la precompilata proposta.
Nel caso di precompilata senza modifiche, trasmessa direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia (art. 5 co. 1 del DLgs. 175/2014) non effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti "dai soggetti terzi di cui all'articolo 3". Resta fermo, tuttavia, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. A fronte di integrazioni sostanziali scattano, invece, i controlli automatizzati sui modelli "anomali" o che determinano un rimborso superiore a 4.000,00 euro. In questo caso, il rimborso (se spettante) è effettuato dall'Agenzia entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego