Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 11 to 20 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015   Data : 18/04/2016
Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015
Con un comunicato pubblicato nella G.U. 30.12.2015 n. 302, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'elenco dei Comuni sul territorio dei quali i terreni agricoli hanno subito mutamenti della coltura praticata, dichiarati dai soggetti interessati o segnalati dall'AGEA sulla base delle richieste di contributi agricoli comunitari.
Si tratta delle variazioni colturali disciplinate "a regime" dall'art. 2 co. 33 del DL 262/2006 ai sensi del quale coloro che hanno modificato la coltura di un terreno, rispetto a quanto già indicato nelle banche dati del Catasto, hanno l'obbligo di dichiarare la variazione all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia è possibile proporre ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, ossia entro il 28.4.2016.
A decorrere dall'1.1.2016, si ricorda, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione prevista dall'art. 17-bis del DLgs. 546/92.
Fonte: Comunicato Agenzia Entrate 30.12.2015 - Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2016 - "Ricorso contro le variazioni colturali di fine 2015 entro il 28 aprile" - Piccolo
Sezione:   Autore : S.M.Perego