Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/07/2010 UG69U Studi di settore news S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo   Data : 21/04/2016
Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto affermato nella circ. 2/2016, ossia che gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale.
Pertanto, i proprietari degli impianti possono presentare la richiesta di variazione catastale per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D/1, ma anche per i fabbricati rurali nella categoria D/10.
La novità è contenuta nel co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in cui si dispone che, dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").
In relazione agli impianti fotovoltaici possiamo avere:
- impianti dichiarati autonomamente: in questo caso la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo (se si tratta di impianti a terra) oppure l'elemento strutturale (solaio, copertura lastrico solare se l'impianto è realizzato sulle costruzioni di proprietà altrui);
- impianti realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell'immobile, per i quali, la variazione della rendita deve essere richiesta per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Fonte: Notiziario Eutekne - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego