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30/09/2015 Voluntary disclouser - Proroga del termine al 30.11.2015 S.M.Perego
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
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30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
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28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
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Titolo: Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto   Data : 21/04/2016
Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l'art. 1 co. 59, modifica l'art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i "patti contrari alla legge", nell'ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
- di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
- una volta avvenuta la registrazione, di dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore, nonché all'amministratore del condominio.
In risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- gli obblighi imposti al locatore dalle nuove disposizioni non hanno rilievo ai fini tributari, né sotto l'aspetto dei soggetti solidalmente obbligati alla registrazione del contratto né sotto quello della possibilità di procedere, tardivamente, al ravvedimento operoso;
- la proroga tacita del contratto va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell'imposta dovuta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego