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Data Titolo Sezione Autore
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Ulteriore svolta per il canone RAI 2016   Data : 23/04/2016
Ulteriore svolta per il canone RAI 2016
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 aggiorna e sostituisce il modello e relative istruzioni approvati con il provv. 24.3.2016 per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche private possono utilizzare per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV, introdotta dalla legge di stabilità 2016.
In base alle nuove istruzioni di compilazione, in via transitoria per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio TV ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata dall'1.1.2016 al 16.5.2016. Tale termine ultimo opera, in luogo dei precedenti (30 aprile e 10 maggio 2016), sia per la trasmissione a mezzo servizio postale che per la trasmissione in via telematica.
La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17.5.2016 al 30.6.2016, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Le nuove istruzioni recano inoltre la definizione di "apparecchio televisivo", contenuta nella nota MISE 20.4.2016 n. 9668, per tale intendendosi un dispositivo "in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno". Non costituiscono quindi apparecchi televisivi, in base alla citata nota, computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258 - Nota Min. Sviluppo Economico 20.4.2016 n. 9668 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2016 - "Per la dichiarazione di non detenzione di TV il termine slitta al 16 maggio" - Corso 
Sezione:   Autore : S.M.Perego