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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale   Data : 26/04/2016
Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale
La circ. Agenzia delle Dogane 19.4.2016 n. 8, a commento del nuovo Codice doganale dell'Unione (reg. UE 952/2013) che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, si è soffermata anche sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). Quest'ultimo, che continuerà a rappresentare una figura centrale in ambito doganale, non sarà più attestato mediante certificazione. Lo status citato sarà invece strutturato in base a due diverse tipologie di autorizzazione doganale: AEOC per l'accesso a benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale e AEOS per le agevolazioni in materia di sicurezza. Il documento di prassi, con riguardo ai requisiti soggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di AEO, evidenzia che il nuovo Codice doganale richiede fra l'altro la mancata commissione di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica. Tali qualità sono da riferire a soggetti diversi in base alla natura del richiedente (persona fisica o meno). Importanti chiarimenti della circolare riguardano il regime di validità dei certificati in corso all'1.5.2016. Il documento di prassi precisa, infatti, che i certificati AEO resteranno validi sino al loro riesame. Quest'ultimo avverrà in base a un programma predisposto dagli Uffici delle dogane.
Fonte: Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2016 - "Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la figura AEO" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego