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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
02/05/2019 Rinviato il servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
02/05/2019 Prorogati i Super-ammortamenti con tetto massimo a 2,5 milioni di euro S.M.Perego
26/04/2019 Interrogazioni dei contratti di locazione privi di tutti i dati utili S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego

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Titolo: Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale   Data : 26/04/2016
Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale
La circ. Agenzia delle Dogane 19.4.2016 n. 8, a commento del nuovo Codice doganale dell'Unione (reg. UE 952/2013) che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio, si è soffermata anche sullo status di operatore economico autorizzato (AEO). Quest'ultimo, che continuerà a rappresentare una figura centrale in ambito doganale, non sarà più attestato mediante certificazione. Lo status citato sarà invece strutturato in base a due diverse tipologie di autorizzazione doganale: AEOC per l'accesso a benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale e AEOS per le agevolazioni in materia di sicurezza. Il documento di prassi, con riguardo ai requisiti soggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di AEO, evidenzia che il nuovo Codice doganale richiede fra l'altro la mancata commissione di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e l'assenza di precedenti per reati gravi in relazione all'attività economica. Tali qualità sono da riferire a soggetti diversi in base alla natura del richiedente (persona fisica o meno). Importanti chiarimenti della circolare riguardano il regime di validità dei certificati in corso all'1.5.2016. Il documento di prassi precisa, infatti, che i certificati AEO resteranno validi sino al loro riesame. Quest'ultimo avverrà in base a un programma predisposto dagli Uffici delle dogane.
Fonte: Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2016 - "Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la figura AEO" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego