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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore   Data : 28/04/2016
Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore
Con la sentenza n. 8351 del 27.4.2016, la Cassazione ha statuito che, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile costituisce, al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, un vero e proprio obbligo a carico del contribuente e non un onere. Pertanto, trova applicazione al caso di specie l'esimente della forza maggiore.
Più precisamente, le opere di manutenzione straordinaria di un immobile integrano la forza maggiore, in quanto:
- si connotano per il loro carattere di assoluta inevitabilità, poiché necessarie alla conservazione del fabbricato;
- costituiscono evento futuro e incerto, dato che sono successive sia all'acquisto sia alla delibera condominiale con le quali venivano disposte.
Inoltre, la decadenza dall'agevolazione "prima casa", riguarda l'immobile acquistato con il beneficio fiscale e non qualsiasi altro immobile sito nel comune di destinazione.
Fonte: Cass. 27.4.2016 n. 8351 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2016 - "I lavori straordinari concretizzano la forza maggiore" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego