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02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni   Data : 29/04/2016
Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni
L'art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 ha esteso l'agevolazione "prima casa" anche a chi sia titolare, al momento dell'acquisto, di un'altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio, a condizione che la ceda entro 1 anno dal nuovo acquisto agevolato.
L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese in data 21.4.2016, ha specificato che il ravvedimento operoso, in coerenza con quanto era stato specificato nelle risoluzioni 31.10.2011 n. 105 e 27.12.2012 n. 112, opera anche in merito alla causa di decadenza dall'agevolazione prima casa introdotta dalla L. 208/2015, consistente nella mancata cessione dell'immobile entro un anno dall'acquisto agevolato.
Quindi:
- se entro l'anno, il contribuente, sapendo di non riuscire a cedere l'immobile, invia una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate esternando ciò, verranno liquidate le maggiori imposte e interessi, senza sanzioni;
- se la dichiarazione viene trasmessa dopo, nell'avviso di liquidazione, oltre a imposte e interessi, saranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda di quando la dichiarazione è stata inviata.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2016 - "Ravvedimento per la prima casa anche se l’immobile non è ceduto entro l’anno" - Cissello - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego