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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”   Data : 03/05/2016
Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale”
A decorrere dall'1.5.2016 sono applicabili le nuove disposizioni del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento Ue 952/2013), con significative modifiche alla disciplina delle garanzie per le obbligazioni doganali:
- la costituzione di una garanzia diventa obbligatoria per tutti i regimi doganali;
- può essere presentata dal debitore obbligato (o da un terzo per suo conto), in modalità isolata o globale;
- la garanzia, sia in modalità isolata che globale, può essere costituita in contanti o mediante altro mezzo di pagamento equivalente, oppure avvalendosi di un fideiussore (approvato dal capo area dell'Ufficio doganale presso il quale la garanzia è presentata);
- la garanzia isolata non richiede la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici.
In tema di accertamento delle violazioni in materia doganale, il termine decadenziale è previsto nel termine di:
- tre anni, per gli accertamenti "ordinari", connessi alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale;
- cinque anni, in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Al riguardo, in mancanza di chiarimenti specifici, si ritiene che l'ordinario termine triennale possa essere "allungato" solo in presenza di una notizia di reato pervenuta prima del termine triennale stesso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego