Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016
Le novità introdotte, dall'art. 1 co. 55 della L. 208/2016, in materia di agevolazione prima casa, avendo determinato un'indiretta novella della norma sul credito di imposta per il riacquisto della "prima casa" (art. 7 della L. 448/98) sono passibili di determinare effetti, in talune ipotesi, sulla compilazione di UNICO PF 2016.
A seguito dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in data 1.1.2016, infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 12/2016, il credito di imposta può spettare:
- non solo nell'ipotesi in cui il contribuente dopo aver alienato l'immobile acquistato con l'agevolazione, entro 1 anno acquisti una nuova abitazione con l'agevolazione;
- ma anche nell'ipotesi in cui, dopo aver acquistato un nuovo immobile agevolato, purché entro 1 anno da tale acquisto, il contribuente alieni l'altra abitazione acquistata precedentemente con l'agevolazione.
In questa seconda ipotesi, il credito di imposta derivante da un acquisto operato dopo il 31.12.2015 potrebbe trovare indicazione in UNICO 2016, nel quadro CR, nella colonna 2 del rigo CR7, atteso che, in tale casella, è possibile indicare il credito derivante da un acquisto operato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione.
In questa ipotesi, inoltre, il credito potrebbe spettare anche ove l'alienazione del precedente immobile agevolato non fosse stata ancora realizzata; però, si realizzerebbe la decadenza ove, entro 1 anno dall'acquisto agevolato, il contribuente non alienasse la "vecchia" prima casa.
Peraltro, per un acquisto operato nel corso del 2016, dovrebbe essere in ogni caso possibile far confluire il credito in UNICO PF 2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2016 - "Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa con impatto su UNICO" - Mauro |