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09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente   Data : 06/05/2016
Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18845 depositata il 5.5.2016, ribadisce quell'orientamento per cui il contribuente rimane responsabile della dichiarazione dei redditi anche in caso di delega al professionista.
In particolare, l'omissione di quest'ultimo non esime l'obbligato dal reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del DLgs. 74/2000.
Ciò che, tuttavia, va verificato è l'esistenza di un effettivo dolo di evasione, non potendo la punibilità fondarsi sulla mera "culpa in vigilando" da parte del delegante nei confronti del delegato, né su un "dolus in re ipsa" dedotto "automaticamente" dall'illecito contestato.
La responsabilità diretta del professionista per il reato di omessa dichiarazione potrà aversi solo allorquando costui abbia agito in difformità rispetto ai suoi doveri professionali ed omettendo ogni adempimento utile per ripristinare la legalità.
Fonte: Cass. pen. 5.5.2016 n. 18845 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "La delega al professionista non libera il contribuente dall’omessa dichiarazione"Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego