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23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
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Titolo: Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74   Data : 06/05/2016
Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74
L’INPS, con la circolare 5.5.2016 n. 74 , ha chiarito le modalità operative in materia di indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), a seguito delle modifiche apportate dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). In particolare, l’Istituto spiega:
- che il DLgs. 22/2015 ha riformato, in via sperimentale, la disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di perdita involontaria del lavoro nel periodo intercorrente tra l'1.1.2015 e il 31.12.2015, prevedendo nuove tutele per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e, in particolare, la DIS-COLL (art. 15 del DLgs. 22/2015), una nuova indennità di disoccupazione mensile;
- che l’indennità DIS-COLL è destinata ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
- i requisiti di accesso all’indennità DIS-COLL, ovvero che il collaboratore, al momento della presentazione della domanda sia in stato di disoccupazione e possa fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1°gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- il meccanismo di calcolo della sua durata.
Fonte: Circolare INPS 5.5.2016 n. 74 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2016 - "Dall’INPS istruzioni operative sull’indennità di disoccupazione per i collaboratori nel 2016" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego