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23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego

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Titolo: L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%   Data : 09/05/2016
L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65%
Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006 è necessario assolvere alcuni adempimenti.
Tra le altre cose, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all'ENEA:
- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesti, utilizzando il modello conforme all'Allegato A al DM 19.2.2007;
- la scheda informativa (allegato E o F del DM 19.2.2007), relativa agli interventi realizzati.
Il contribuente può correggere eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa inviata all'ENEA, anche dopo il previsto termine per l'invio (circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.7). In ogni caso, la comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
In relazione all'omesso invio all'ENEA della documentazione entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, invece, dovrebbe potersi applicare la sanatoria (c.d. "remissione in bonis"), introdotta dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, in vigore dal 2.3.2012 (in tal senso è orientata l'ENEA, come si legge nella FAQ n. 70 aggiornata al 2.4.2013).
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non si rientri nei termini per effettuare la "remissione in bonis" l'omessa comunicazione all'ENEA comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Di opinione diversa la C.T. Reg. di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, nella sentenza 10.3.2015 n. 853/19/15, ha affermato che l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale, tanto più che è stato dimostrato di aver eseguito i lavori e di averne sostenuto le spese.
Fonte: C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. 853/19/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.5.2016 - "Detrazione del 65% anche senza la comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego