Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico
L'art. 1 co. 20 della legge sulle unioni civili dispone che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate dalla legge e quelle sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ciò comporta, tra le altre cose:
- il riconoscimento a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico prevista dall'art. 12 co. 1 lett. a) e b) del TUIR a condizione che il congiunto abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
- l'estensione al convivente, in caso di morte, del TFR (art. 2120 c.c.) e dell'indennità di preavviso di cui all'art. 2118 c.c.;
- l'applicazione della legge sul divorzio e, in particolare, dell'obbligo di una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento.
Fonte: Notiziario Eutekne |