Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
03/11/2015 Nuovo portale della Giustizia Tributaria S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore   Data : 17/05/2016
La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore
In generale, per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES (del 55 o del 65%) di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006, tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
È possibile fruire dell'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing (art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007). In tale ipotesi, tuttavia, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, inoltre, l'Agenzia ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (per esempio, l'invio della scheda informativa all'ENEA) devono essere assolti dal contribuente che fruisce della detrazione.
Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21, par. 3.6 e la guida Agenzia delle Entrate marzo 2016, p. 7).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.6 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2016 - "Per il bonus del 55-65% la società di leasing deve provare la fine dei lavori" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego