Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformitą news S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La detrazione del 65% spetta al 100% se la societą di leasing ha pagato il fornitore   Data : 17/05/2016
La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore
In generale, per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES (del 55 o del 65%) di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006, tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
È possibile fruire dell'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing (art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007). In tale ipotesi, tuttavia, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, inoltre, l'Agenzia ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (per esempio, l'invio della scheda informativa all'ENEA) devono essere assolti dal contribuente che fruisce della detrazione.
Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21, par. 3.6 e la guida Agenzia delle Entrate marzo 2016, p. 7).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.6 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2016 - "Per il bonus del 55-65% la società di leasing deve provare la fine dei lavori" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego