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Data Titolo Sezione Autore
25/01/2018 Anche nel 2018 l’acquisto di un autocarro sconta il super-ammortamento S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna deduzione per i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
24/01/2018 Torna la detrazione delle spese di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
24/01/2018 Agenzia delle Entrate Semplificazioni sulla comunicazione dei dati delle fatture delle bollette doganali S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicata la nuova guida AdE 2018 per il c.d. “bonus mobili” S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicate le bozze dei modelli Redditi PF, SC, SP, ENC, Modello CNM, Modello IRAP 2018 S.M.Perego

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Titolo: La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore   Data : 17/05/2016
La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore
In generale, per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiano della detrazione IRPEF/IRES (del 55 o del 65%) di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006, tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
È possibile fruire dell'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing (art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007). In tale ipotesi, tuttavia, la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, inoltre, l'Agenzia ha precisato che:
- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale;
- gli adempimenti documentali (per esempio, l'invio della scheda informativa all'ENEA) devono essere assolti dal contribuente che fruisce della detrazione.
Per poter fruire dell'agevolazione, inoltre, la società di leasing deve fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 e 23.4.2010 n. 21, par. 3.6 e la guida Agenzia delle Entrate marzo 2016, p. 7).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 23.4.2010 n. 21, § 3.6 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.5.2016 - "Per il bonus del 55-65% la società di leasing deve provare la fine dei lavori" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego