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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Messaggio INPS 7578/2015 – Avvio ai controlli sulle DSU trasmesse dai CAF S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti   Data : 17/05/2016
IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti
In sede di versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016 occorre tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (co. 10 dell'art. 1 della L. 208/2015) alle abitazioni date in comodato a parenti, ricordandosi anche che l'acconto deve essere corrisposto in base alle aliquote e alle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La norma prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale.
La riduzione, tuttavia, spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Se il comodante possiede tre abitazioni, il beneficio non spetta e per l'immobile concesso in comodato, al fine del calcolo dell'acconto 2016, si dovrebbe utilizzare l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per il 2015.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte IFEL 24.2.2016 - Risoluzione Min. Economia e Finanze 17.2.2016 n. 1/DF
Sezione:   Autore : S.M.Perego